Ministero del Lavoro, soggetti abilitati alla procedura di presentazione telematica delle dimissioni, come integrata dal D.Lgs. n. 185/2016 – Interpello n. 24/2016

Published On: 31 Dicembre 2016|Categorie: Legale|
Confimi Industria ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 151/2015, così come modificato dall’art. 5, comma 3 lett. b), D.Lgs. n. 185/2016, con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato da effettuarsi con modalità telematica ai sensi del comma 1 del medesimo art. 26.
In particolare, l’istante chiede se, nell’ambito della locuzione consulenti del lavoro contemplata dal comma 4 dell’art. 26 sopra citato, possano ricomprendersi gli altri professionisti di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa”, le quali “possono affidare l’esecuzione degli adempimenti” in materia di lavoro “a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria”.
 
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 24 del 2016, ha ritenuto che, in considerazione del riferimento testuale dell’art. 26, comma 4, ai “consulenti del lavoro”, la competenza a trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possa estendersi, in via di interpretazione, ad altri professionisti o ad altri soggetti indicati dall’art. 1 della L. n. 12/1979 .
 

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