Ministero del Lavoro: Società di lavoro svizzere e attività in Italia – Interpello n. 04/2010

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Segnaliamo la pubblicazione, in data 2 aprile u.s., dell’ Interpello n. 04/2010 – disponibile nella sezione APPROFONDIMENTI – con cui la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, a fronte di una richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha dichiarato l’impossibilità per una Agenzia di lavoro interinale extracomunitaria, nel caso di specie svizzera, di essere iscritta all’ Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui al D. Lgs. n. 276/2003, e quindi di operare in Italia.

In particolare, la DGAI sottolinea che “lo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro è riservato esclusivamente ai soggetti individuati dal D.Lgs. n. 276/2003: operatori pubblici e privati espressamente autorizzati da questo Ministero (artt. 4, 6 del D.Lgs. n. 276/2003), dalle Regioni e dalle Province autonome con riferimento al proprio territorio (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 276/2003), previo accertamento del possesso degli specifici requisiti giuridici e finanziari di cui all’art. 5 del D.Lgs. citato. In particolare, tra i requisiti giuridici richiesti ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Agenzie che svolgono attività di somministrazione di lavoro, l’art. 5, comma 1, lettera a) e b), prevede, in linea con la ratio degli atti normativi comunitari in materia di concorrenza e tutela dei lavoratori, sia 2“la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione Europea” sia che“la sede legale o una sua dipendenza – si trovi – nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea”.

Ai sensi delle norme citate” – prosegue il Ministero – “il campo di applicazione della disciplina italiana relativa alla somministrazione di lavoro risulta circoscritto agli Stati membri della Comunità Europea e quindi solo le società stabilite in uno degli Stati membri dell’Unione, costituite nella forma prevista dal D.Lgs. n. 276/2003 e nel rispetto dei requisiti giuridici e finanziari prescritti dalla relativa disciplina, possono iscriversi all’Albo delle Agenzie per il Lavoro italiano”.

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Abstract:
Article_id:
5219