Ministero del Lavoro, riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della Youth Guarantee

Published On: 8 Luglio 2014|Categorie: Associazione|

Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare Riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della YEI” con la quale vengono chiariti alcuni punti critici relativi all’applicazione della c.d. “Garanzia Giovani”.

Viene innanzitutto stabilito (punto 3), come ripetutamente richiesto da Assolavoro in diverse sedi Istituzionali, che i servizi di accompagnamento al lavoro vanno riconosciuti alle Agenzie anche nel caso in cui l’esito sia un contratto in somministrazione, mentre il relativo bonus occupazionale – coerentemente con quanto avviene in altri casi (es: assunzione dei lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata, ecc.) – viene invece attribuito all’impresa che inserisce il giovane. 

Una volta affermato tale principio, di fondamentale rilievo per il ruolo svolto delle Agenzie nell'ambito della Youth Guarantee ma anche in prospettiva delle politiche attive in generale, il Ministero definisce taluni aspetti procedurali, tra i quali la dichiarazione da parte dell'Agenzia per il lavoro di non aver ricevuto compenso privato per i medesimi servizi già finanziati dalla politica pubblica.

Di interesse per le Agenzie è poi il passaggio (paragrafo 5.3) nel quale si precisa che qualunque distinzione tra contratti a tempo determinato e contratti in somministrazione “comporterebbe ….. una ingiustificabile discriminazione basata esclusivamente sulla interposizione dell’agenzia di somministrazione e non sul reale risultato raggiunto in termini occupazionali”.

È inoltre rilevante, anche se parziale, che la Circolare (paragrafo 5.2) precisi che solo in casi eccezionali in cui la normativa regionale lo imponga, è possibile per le Regioni escludere dall’incentivo unicamente i contratti a termine (a tempo determinato o in somministrazione).

Si segnala, da ultimo, sotto il profilo operativo, come l’impatto di questo chiarimento abbia già avuto un ritorno positivo in quegli ambiti regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Campania) che da subito avevano fatto propria l'interpretazione ora formalizzata dal Ministero, e stia  consentendo ad altre Regioni (Marche e Abruzzo in primis) di modificare in tal senso i loro dispositivi.

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7530