MINISTERO DEL LAVORO: INTERPELLO N. 1/2024 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Published On: 7 Febbraio 2024|Categorie: Legale|

Il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 1/2024 fornisce risposta ad una istanza avente ad oggetto la sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41, comma 2, lettera e –ter) del D.Lgs. n. 81/08) ed, in particolare, “se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a seguito di una dettagliata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, chiarisce che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

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