Ministero del Lavoro, disposizioni in materia di depenalizzazione, prime indicazioni operative – Circolare n. 06/2016

8 Febbraio 2016|Categorie: Associazione|

La Direzione Regionale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 06/2016, fornisce una prima analisi delle modifiche in materia lavoristica introdotte dal D. Lgs. n. 08/2016, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2016 ed entrato in vigore lo scorso 6 febbraio. Con il Decreto, in via generale, si depenalizzano numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria. Riguardo la fattispecie della somministrazione di lavoro, l'articolato non incide direttamente sul testo del D. Lgs. n. 276/2003 (art. 18) ma prevede in via generale che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (art. 1, comma 1)". Ciò implica che che in caso di somministrazione abusiva (senza la prevista autorizzazione) la sanzione penale dell'ammenda pari a € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata  di  lavoro diventa illecito amministrativo pari a € 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. La sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Analoghe previsioni nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati nonchè riguardo le fattispecie dell'appalto illecito e del distacco illecito.

Levis X Jordan 6

Abstract:
Article_id:
8297
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