Ministero del Lavoro, chiarimenti sulle comunicazioni obbligatorie in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo la Legge n. 92,2012 – Nota n. 18273 del 12 ottobre 2012

Published On: 16 Ottobre 2012|Categorie: Legale|

La Direzione Generale delle Attività Ispettive del Ministero del Lavoro, con la Nota n. 18273 del 12 ottobre 2012, fornische i primi chiarimenti, a valle della entrata in vigore della Legge n. 92/2012,  in relazione agli oneri di comunicazione, in capo al datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificati motivi oggettivi o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali. In particolare, in relazione a tale ultimo punto, il Ministero chiarisce che "quanto alla insorgenza dell'obbligo di comunicare la risoluzione del rapporto a seguito della procedura di cui all'art. 4, commi 16-22, della L. n. 92/2012, lo stesso non può che coincidere con il momento a partire dal quale il lavoratore (…) intende far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. A titolo esemplificativo, qualora in una lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno quale ultimo giorno di lavoro, dal 1° luglio decorreranno i 5 giorni per comunicare al CPI la cessazione del rapporto". Tuttavia il Ministero fa salva la possibilità di comunicare la cessazione del rapporto "anche molto tempo prima rispetto alla decorrenza giuridica della risoluzione" e ciò evidentemente in funzione della procedura di convalida. Il Ministero inoltre conferma che il termine di 30 giorni di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 92/2012 – entro cui il datore deve trasmettere l'invito a convalidare le dimissioni – decorre dalla cessazione giuridica del rapporto, ferma restando la possibilità di trasmissione dell'invito anche in data antecedente. In caso di revoca delle dimissioni infine, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione delle dimissioni al Centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca: a tal proposito, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro  fornirà le modalità operative.

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6805