Ministero del Lavoro, attività di crowdsourcing, autorizzazione preventiva ex art.4, D.Lgs. n. 276/2003 – Interpello n. 12/2013

Published On: 28 Marzo 2013|Categorie: Legale|

Il Ministero del Lavoro, in risposta all' Interpello n. 12 del 27 marzo 2013 presentato da Confindustria, fornisce la definizione di attività di attività di intermediazione tramite "crowdsourcing" poste in essere cioè da società aventi ad oggetto la gestione di siti internet, laddove per "crowdsourcing" si intende un nuovo modello di business aziendale in forza del quale un’impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un determinato bene immateriale ad un insieme indefinito dipersone, in ciò distinguendosi dall'outsorcing in cui la definizione del progetto viene specificata ad uno specifico soggetto.

In particolare il Ministero specifica che le attività di intermediazione svolte in crowdsourcing risultano, in linea generale, finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale, tra i quali la compravendita ex art. 1470 c.c.o l’appalto ex art. 1655c.c. e s.s.  Per tali motivi non appare necessaria l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003, nè tantomeno quella prevista dall’art.6, comma 1, lett.f), con riferimento all’attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet.

L' autorizzazione ex art. 4 è richiesta, ai sensi dell’art. 2, lett c), D.Lgs. n.276/2003 laddove invece l'attività si configuri quale "attività di ricerca e selezione del personale “ finalizzata, dunque, alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima su specifico incarico della stessa.

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Abstract:
Article_id:
6975