Ministero del Lavoro, agevolazioni ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – Interpello n. 29/2014

Published On: 2 Dicembre 2014|Categorie: Legale|

Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad Interpello n. 29/2014, in relazione ai benefici contributivi ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 specifica che:

1) la violazione del diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, ex art. 8, comma 9, possono essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza una effettiva “sostituzione”;

2) si ritiene possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.

Sul punto si ricorda che il Disegno di Legge di Stabilità 2015, in considerazione del nuovo sgravio contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2015, elimina dalla medesima data il beneficio contributivo in esame previsto in caso di assunzione di disoccupati e soggetti in cassa integrazione straordinaria di lunga durata.

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Abstract:
Article_id:
7609