MESSAGGIO INPS: IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI E’ SEMPRE ESCLUSO PER LE ATTIVITA’ STAGIONALI?

24 Gennaio 2025|Categorie: Legale|

L’Inps con il Messaggio n.269 del 23 gennaio 2025 fornisce alcuni chiarimenti sulla debenza o meno del contributo NASPI (art.2 commi  28 e 29 Legge n.92/2012) per tutte le attività stagionali, ossia non solo quelle specificate nel D.P.R. n. 1525/1963 ma anche le attività stagionali la cui definizione è rimessa ai Contratti Collettivi.

L’Istituto, alla luce anche dell’interpretazione autentica di cui al Collegato Lavoro, specifica che “..per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.”

Infine, l’INPS chiarisce alcuni passaggi operativi, ossia che “Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale”.