Jobs Act, schema di decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti – Nota

Published On: 7 Gennaio 2015|Categorie: Associazione|

Come noto il Governo ha presentato lo scorso 24 dicembre, in attuazione della Legge Delega sul cd. Jobs Act (L. n. 183/2014), i primi due schemi di decreto legislativo riguardanti il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (v. ns. precedente news del 26 dicembre u.s.). Entrambi i provvedimenti non sono ad oggi in vigore, in quanto in questi giorni saranno trasmessi alle Commissioni lavoro della Camera e del Senato per i previsti pareri obbligatori (ma non vincolanti nei confronti del Governo) da rilasciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione. I provvedimenti quindi potrebbero essere suscettibili di ulteriori modifiche e l’entrata in vigore è comunque prevista presumibilmente entro il mese di febbraio.

In merito alla nuova disciplina del cd. "Contratto a tutele crescenti", riservandoci ulteriori aggiornamenti sulla materia a valle dell’iter parlamentare e dell’approvazione definitiva del Decreto, esplicitiamo di seguito sinteticamente i punti di maggior interesse.

  • La nuova disciplina riguarda le conseguenze illegittimità del licenziamento dei lavoratori del settore privato (esclusi i dirigenti) assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del Decreto: in tale ipotesi non si applica il rito speciale introdotto dalla Legge Fornero sia  presso la Direzione Territoriale del Lavoro che davanti al giudice. Il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto viene disciplinato secondo la precedente normativa.

  • In estrema sintesi il Decreto prevede, nelle aziende con più di 15 dipendenti:

a) in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (GMS), oggettivo o economico (GMO) e per giusta causa (GS): estinzione del rapporto di lavoro, nessuna reintegrazione e indennità decontribuita pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato (min. 4 max. 24 mensilità); 

b) in caso di illegittimità del licenziamento per vizio di forma o di procedura disciplinare: estinzione del rapporto, nessuna reintegrazione e indennità decontribuita pari a una mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio (min. 2 max. 12 mensilità);

c) in caso di illegittimità del licenziamento per GMS o per GS successivo ad un procedimento disciplinare, se il fatto materiale contestato non sussiste: reintegrazione del lavoratore, risarcimento del danno pari alla retribuzione persa (salvo aliunde perceptum) fino a massimo 12 mensilità e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

d) in caso di licenziamento intimato in forma orale, nullo o discriminatorio: reintegrazione del lavoratore, risarcimento del danno pari alla retribuzione persa (min. 5 mensilità, salvo aliunde perceptum), e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

  • Nelle aziende infra 15 dipendenti, in caso di illegittimità del licenziamento per GMO, GMS, GS o per vizi di procedura, si applicano i medesimi regimi sanzionatori di cui punto che precede, ma con indennità dimezzate e in ogni caso nel limite massimo di 6 mensilità di retribuzione.

  • In alternativa alle procedure suindicate viene prevista una conciliazione standard agevolata: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 giorni dal licenziamento, in sede di conciliazione (in DTL/sindacale/o presso una commissione di certificazione), un assegno di importo pari a un mese di retribuzione per ogni anno di servizio (min. 2 max 18 mensilità), decontribuito e detassato. Se il lavoratore accetta, il rapporto di lavoro è estinto con rinuncia all'impugnazione.

  • In caso di licenziamento collettivo:

       a) se intimato oralmente: regime sanzionatorio del licenziamento nullo/discriminatorio (reintegrazione e risarcimento del danno)

       b) in caso di violazione dei criteri di scelta o di errori di procedura: regime sanzionatorio del licenziamento per GMO (no reintegrazione e indennità crescente)

  • Contratto di ricollocazione: il lavoratore licenziato illegittimamente per GMO o per licenziamento collettivo (quindi non in caso di licenziamento legittimo o illegittimo ma per giusta causa) ha diritto di ricevere dal Centro per l’Impiego un voucher per la ricollocazione presentabile ad una Agenzia per il Lavoro pubblica o privata accreditata, potendo quindi sottoscrivere un contratto di ricollocazione. Il voucher è incassabile dalla Agenzia solo a risultato conseguito. La disciplina di dettaglio sulla materia sarà definita da un altro decreto, sempre in applicazione della Legge Delega.

Pure ClimaCool Boost

Abstract:
Article_id:
7630