Jobs Act, pubblicati in GU i Decreti Legislativi su contratto di lavoro a tutele crescenti e nuovi ammortizzatori

Published On: 6 Marzo 2015|Categorie: Associazione|

Sono stati da poco pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti" ed il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di  disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati".

Entrambi i provvedimenti, emanati in attuazione della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183,  per espressa previsione dei decreti "entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", e quindi da domani. Conseguentemente la nuova normativa in materia di contratto a tutele crescenti si applica alle nuove assunzioni effettuate da domani.

Si evidenzia come siano state in gran parte confermate le disposizioni già previste in sede di presentazione degli schemi di Decreto. Di seguito le principali novità apportate in fase di approvazione definitiva dei provvedimenti, con riferimento al contratto a tutele crescenti ed al contratto di ricollocazione.

Contratto a tutele crescenti (D. Lgs. n. 23/2015)

  • Platea: la nuova disciplina si applica "anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato";
  • Indennità: viene introdotto un criterio generale secondo cui le indennità economiche eventualmente spettanti al lavoratore devono essere commisurate "all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto";
  • Offerta di conciliazione: viene ora previsto che, in sede di conciliazione, è possibile ricomporre ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, ma le eventuali relative ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa sono  soggette al regime fiscale ordinario;
  • Nuova comunicazione obbligatoria: al fine di monitorare l'utilizzo dello strumento della conciliazione agevolata, viene introdotta "una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione".

Contratto di ricollocazione (art. 17, D. Lgs. n. 22/2015)

  • Platea: estesa a tutti i lavoratori in stato di disoccupazione;
  • Dotazione economica Fondo: il Fondo per le politiche attive del lavoro è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni, prevedendosi inoltre che le regioni  possono attuare e finanziare il contratto di  ricollocazione;
  • Profilazione: la definizione del profilo personale di occupabilità del soggetto disoccupato, presupposto per il riconoscimento della “dote individuale di ricollocazione”, può ora essere effettuata dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati. La relativa procedura sarà definita ai sensi del Decreto Legislativo in materia di politiche attive per l'impiego, ancora in via di presentazione;
  • Criterio del risultato: confermata la possibilità di incasso della dote individuale soltanto a risultato occupazionale ottenuto;
  • Condizionalità: prevista la decadenza dalla dote individuale qualora il beneficiario perda lo stato di disoccupazione, rifiuti un'offerta congrua di lavoro, non partecipi ad iniziative proposte dal soggetto accreditato, ovvero di ricerca, addestramento, ecc.

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Abstract:
Article_id:
7753