Ispettorato Nazionale del Lavoro, criteri per la determinazione del luogo di lavoro in caso di prestazione svolta contemporaneamente in più Stati membri

Published On: 3 Ottobre 2017|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n.8465 del 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto contrattuale e i criteri per la determinazione del luogo di lavoro in caso di prestazione svolta contemporaneamente in più Stati membri, riprendendo i principi dettati dalla sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata ai fini dell’attribuzione della competenza giurisdizionale sui contenziosi promossi in relazione allo svolgimento di un rapporto di lavoro sul territorio di più Stati Membri.

In particolare:

  • Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali;
  • Quando il contratto di lavoro sia eseguito sul territorio di più Stati contraenti ed in assenza di un centro effettivo delle attività professionali del lavoratore a partire dal quale avrebbe adempiuto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», sancita all’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, deve essere interpretata come relativa al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

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Abstract:
Nota n.8465 del 2017