INPS – Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi. Circolare 66/2008
Con circolare n.66/2008 l'INPS, in accoglimento delle richieste di Confindustria, ha incluso nell'ambito dell'omissione contributiva alcune importanti fattispecie, in precedenza considerate come evasione contributiva.
Premessa.
Come è noto, l’art.116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato la disciplina delle sanzioni per coloro che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.
Il nuovo regime sanzionatorio, illustrato dall’INPS con circolare n.110/2001, è ispirato a criteri meno onerosi e penalizzanti per il datore di lavoro rispetto alla previgente normativa. In particolare,viene specificato che l'evasione contributiva si realizza nel “…caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate …”.
Il legislatore ha quindi introdotto un riferimento esplicito all’elemento psicologico (l’intenzionalità) del datore di lavoro e ha delimitato l’elemento oggettivo della fattispecie dell’evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate.
Il legislatore ha inoltre rafforzato l’apparato sanzionatorio finalizzato alla lotta all’evasione contributiva, favorendo le condotte del datore di lavoro orientate alla eliminazione di irregolarità pregresse ed al corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, Confindustria pertanto ha più volte evidenziato la necessità di ricondurre esplicitamente nell’ambito dell’omissione contributiva alcune ipotesi di rilevante interesse per il sistema associativo.
Circolare INPS n.66/2008
Con la circolare n.66 del 5 giugno 2008 l’INPS, nel fornire alcuni chiarimenti in merito alla distinzione operata dal legislatore tra omissione ed evasione contributiva, soprattutto in considerazione del contenzioso amministrativo e giudiziario insorto negli ultimi anni, ha incluso nell’alveo dell’omissione i seguenti casi, che rispondono tutti alle esigenze sollevate da Confindustria in relazione alle segnalazioni pervenute dal nostro sistema:
1. retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato;
2. differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;
3. contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento;
4. mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell’azienda;
5. conguaglio sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge.
Infine, viene opportunamente detto che le strutture territoriali INPS dovranno applicare le suddette direttive per il futuro e per tutte le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito alla data di emanazione della circolare, ivi compresi i crediti iscritti a ruolo.