INPS: Province autonome – cassa integrazione in deroga con causale Covid-19

Published On: 19 Aprile 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato il Messaggio n.1658 del 17 aprile 2020, con il quale comunica il rilascio in produzione delle procedure per la presentazione delle domande di prestazione per la Cassa integrazione in deroga delle aziende operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nello specifico, l’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Inoltre, lo stesso articolo prevede, al comma 5, che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, che autorizzano le relative prestazioni. Pertanto, i datori di lavoro operanti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno presentare la domanda di concessione della deroga, con la causale “Covid-19”, ai citati Fondi territoriali.

In particolare, i predetti datori di lavoro dovranno accedere al sito dell’Istituto, tramite PIN dell’azienda o del consulente, ed accedere al servizio “Cig e Fondi di solidarietà” > “Invio domande di assegno ordinario e formazione”.La causale per la deroga sarà attiva solamente per i Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige e dovrà essere selezionata esclusivamente qualora l’unità produttiva per la quale si chiede la prestazione insista sul territorio delle predette Province autonome.

La domanda può essere presentata unicamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di nove settimane.

Infine, la modalità di pagamento da selezionare è solo quella del pagamento diretto, ossia “direttamente dall’INPS”.

Abstract:
Messaggio n.1658 del 17 aprile 2020