Inps, obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito – Mess. n. 19183/2013

Published On: 28 Novembre 2013|Categorie: Associazione|

L'INPS, con il Messaggio n. 19183 del 26 novembre u.s., specifica che la ricostruzione interpretativa fornita dal Ministero del Lavoro con la Risposta ad Interpello n. 16/2013, presentato da Confindustria, "consente quindi di qualificare tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro (o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, Min. Lav. Lettera Circ. n. 10356/2013) come corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 40, della legge 92 del 2012". L’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 prevede che i lavoratori beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito decadono dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo. Il citato Interpello ha specificato che, nell’ambito della formazione e/o riqualificazione prevista dal suddetto art. 4, c. 40, L. n. 92/2012, possono rientrare anche tutti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovrebbero essere svolti durante l’orario di lavoro e che in occasione di una integrazione salariale sono ritenuti equiparati agli altri corsi di formazione per  riqualificazione.

Estratto Mess. INPS n. 19183/2013

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Abstract:
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7291