Inps, lavoratori in Cig e Mobilità esonerabili dalla comunicazione di svolgimento di attività lavorativa – Mess. n. 15079/2013

Published On: 26 Settembre 2013|Categorie: Associazione|

L'Inps, con il Messaggio n. 15079 del 25 settembre 2013 (non ancora pubblicato sul sito dell'istituto) specifica che la comunicazione preventiva obbligatoria effettuata dal datore di lavoro (Unilav) può liberare il dipendente in cassa integrazione/mobilità dall’obbligo di provvedere alla comunicazione prevista per lo svolgimento di attività autonoma o subordinata.

Il lavoratore in Cig  che intende svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, infatti, è tenuto ad effettuare una comunicazione preventiva alla sede provinciale Inps (art. 8, comma 5, L. 160/88); la mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Allo stesso modo  il lavoratore in mobilità è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, l’avvenuta assunzione alla competente sede dell'Inps; l’inosservanza produce la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità e la perdita della relativa indennità (art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991).

Sulla materia è intervenuito il Decreto Lavoro (articolo 9, comma 5, D. L. n. 76/2013), il quale ha disposto la pluriefficacia delle comunicazioni di assunzione valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, ecc. Di conseguenza, dopo il DL Lavoro, i lavoratori non vanno più incontro alla decadenza dei trattamenti di cig/mobilità in assenza delle richieste comunicazioni, una volta presentata, dal datore di lavoro, la comunicazione preventiva obbligatoria.

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7221