INPS: Fondo di integrazione salariale – non sussiste l’obbligo dell’accordo sindacale per l’erogazione dell’assegno ordinario con causale COVID-19

Published On: 29 Luglio 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, attraverso il quale ribadisce che, in attuazione della vigente normativa, all’assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

Inoltre, come già specificato nella circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.

Abstract:
Messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020