INPS: ESONERO IVS A CARICO DEI LAVORATORI

Published On: 17 Gennaio 2024|Categorie: Associazione|

L’INPS con la Circolare n. 11/2024 fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.

Misura dell’esonero

L’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:

– nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

– nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.