Inps, esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento in conseguenza di cambi di appalto o di chiusura di cantiere edile – Mess. n. 4269/2016

Published On: 25 Ottobre 2016|Categorie: Legale|

L'INPS, con il Messaggio n. 4269/2016, fornisce chiarimenti in relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, co. 34, della legge 92/12, il quale ha disposto, per il periodo 2013 – 2016, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31 della stessa, nei seguenti casi:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L'Istituto specifica inoltre le modalità di recupero del contributo eventualmente pagato e fornisce indicazioni operative in relazione all' esonero dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore.

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Abstract:
Article_id:
8641