INPS, diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre – Circolare n. 40/2013

Published On: 15 Marzo 2013|Categorie: Legale|

Il comma 24 lettera a) dell’art. 4 della L. n. 92/2012 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato “congedo facoltativo”. Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi. L'INPS, con la Circolare n. 40 del 14 marzo 2013, fornisce le relative istruzioni applicative.

Nike Air Max

Abstract:
Article_id:
6966