INPS: Decreto “Liquidità” – estensione dei beneficiari di ammortizzatori sociali COVID-19

Published On: 15 Aprile 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato il Messaggio n.1607 del 14 aprile 2020, attraverso il quale comunica le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.L. n. 23/2020 in materia di ammortizzatori sociali (articoli 19 e 22 del Decreto Legge n. 18/2020). In particolare, l’articolo 41 del citato Decreto stabilisce che i cd. ammortizzatori COVID-19 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

 

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del Decreto Legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del D.L. n. 23/2020.

La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza. 

 

Abstract:
Messaggio n.1607 del 14 aprile 2020