INPS, contribuzione Aspi dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva – Circolare n. 44/2013

Published On: 22 Marzo 2013|Categorie: Legale|

L'INPS ha appena pubblicato la Circolare n. 44/2013 con la quale fornisce indicazioni in merito alla contribuzione ASPI dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013 ed ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.

In particolare, l'Ente specifica che:

1) Misura del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%). Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3). L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

2) Contribuzione ASpI. Ulteriori precisazioni:  Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena  (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.

Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) – introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Stante il già richiamato disposto di cui all’articolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.

 

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Abstract:
Article_id:
6972