INPS: congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato – estensione del periodo di fruizione
L’INPS ha emanato la Circolare n. 99 del 3 settembre 2020, attraverso la fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto “Rilancio”, e nuovamente modificati, in sede di conversione, per estensione e per modalità di fruizione oraria dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nello specifico, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, nel convertire in legge il decreto-legge n. 34/2020, ha novellato l’articolo 72, comma 1, lettera a), estendendo il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020 e superando, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020 ed inoltre ha altresì esplicitato che il congedo stesso deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall’Istituto sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo COVID-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.