Inps, assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione

Published On: 1 Giugno 2017|Categorie: Politiche Attive|

L’Inps, con il messaggio n. 2243/2017, fornisce indicazioni sul regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 anche alla luce dell’abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il seguente regime contributivo:

– riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione;

– non si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI;

– non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, L. n. 183/2011;

– applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;

– esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;

– incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

Per l’assunzione di beneficiari di trattamento di disoccupazione il regime contributivo in caso di ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

In particolare:

– si applica la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non;

– si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI;

– si applica l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;

– è prevista l’esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

 

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Abstract:
Messaggio n. 2243/2017