INPS, Apprendistato:le indicazioni di carattere normativo e gli aspetti contributivi – Circ. n. 128/2012

Published On: 3 Novembre 2012|Categorie: Legale|

L’INPS, lo scorso 2 novembre, ha pubblicato  la Circolare n. 128/2012, con la quale l’Ente riassume i principali aspetti dell’istituto contrattuale, affrontando i risvolti di natura più marcatamente contributiva, a valle delle modifiche normative introdotte dal TU sull’Apprendistato (D. Lgs. n. 167/2011), dalla Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011), dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) e dal Decreto Sviluppo ( L. n. 134/2012).

Evidenziamo in particolare come l’INPS, con la Circolare in esame, affronta anche l’impatto della nuova disciplina dell’apprendistato in relazione alla somministrazione di lavoro, sulla base del riconoscimento operato già dal TU sull’apprendistato (art.2, comma 3) in forza del quale un datore di lavoro può assumere apprendisti direttamente o “indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro” e considerando le novità introdotte dalla Riforma Fornero e dal Decreto Sviluppo (apprendistato solo in staff leasing ma in tutti i settori produttivi).

Di seguito in estrema sintesi i principali chiarimenti forniti dall’INPS sulla somministrazione di apprendisti:  

  1. Azzeramento contributivo per le aziende infra 9 dipendenti nel periodo 2012 – 2016  (art. 22, L. n. 183/2011): come noto l’articolo 22 della L. n. 183/2011 ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2016; la norma stabilisce in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.Con la Circolare in esame, accogliendo le considerazioni presentate in via informale dall’Associazione, l’Ente riconosce espressamente che “Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l’accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell’azienda "somministratrice".
  2. Limiti all’applicazione dell’incentivo e aiuti “de minimis”: sempre in relazione al beneficio contributivo di cui al punto che precede, e utilizzando il medesimo criterio interpretativo, l’INPS specifica che “nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione”.
  3. Apprendistato per lavoratori in mobilità: in relazione a tale particolare fattispecie di apprendistato l’Ente riconosce che “l’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato – previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4, L.223/1991 – devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore”.

 

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Abstract:
Article_id:
6843