INL: DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI – ULTERIORI CHIARIMENTI
Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021, con la quale ha fornito chiarimenti sulle novità contenute nel D.Lgs. n. 122/2020 in materia di distacco transnazionale dei lavoratori, soffermandosi in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi ed amministrativi connessi al c.d. doppio distacco o distacco a catena di lavoratori somministrati.
Effettuata una ricostruzione sistematica della disciplina applicabile e degli oneri connessi alle due fattispecie di distacco, l’Ispettorato fornisce le seguenti precisazioni per le agenzie di somministrazione:
- Obblighi amministrativi di comunicazione: l’invio in Italia del lavoratore somministrato, deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le 24 ore del giorno antecedente mediante il Modello UNI-Distacco UE. L’agenzia di somministrazione sarà tenuta a conservare la documentazione relativa al rapporto di lavoro e alla nomina dei referenti;
- Obblighi informativi concernenti le condizioni di lavoro e di occupazione: l’agenzia di somministrazione dovrà ricevere dall’azienda utilizzatrice le seguenti informazioni quali: i dati relativi al distacco, le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione nonchè essere a conoscenza che il personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese;
- Liceità e regime sanzionatorio: nel distacco a catena gli elementi di verifica della liceità del distacco (relativi al lavoratore distaccato e all’impresa distaccante) vanno indagati innanzitutto nei confronti dell’agenzia di somministrazione che resta, quale datore di lavoro formalmente l’unica impresa distaccante.