INL: deroga assistita ai limiti di durata del contratto a termine

Published On: 15 Febbraio 2019|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1214/2019, fornisce chiarimenti in merito la corretta interpretazione del disposto dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio” ed, in particolare, se la disposizione trovi applicazione sia quando il limite iniziale sia quello previsto dal comma 2 dello stesso art. 19 (pari, quindi, a 24 mesi), sia quando vi si è in presenza di un diverso limite individuato dalla contrattazione collettiva (es. 36 mesi).

Nella nota l’INL afferma che, come convenuto con il Ministero del Lavoro, l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva.

Nike Air Jordan Apparel