INL: ART. 41-BIS D.L. SOSTEGNI-BIS – MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE CAUSALI NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, CHIARIMENTI

Published On: 16 Settembre 2021|Categorie: Legale|

Nota n. 1363 del 14 settembre 2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota n. 1363 del 14 settembre 2021, con la quale fornisce alcune indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato di cui all’art. 41 bis D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021).

In particolare, l’Ispettorato specifica che “Con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015  la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi) […] La modifica introdotta al comma 1 dell’art 19 non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 […]“.

Diversamente dalla prima novella che ha carattere strutturale, l’Ispettorato chiarisce che “ll comma 1.1. introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti […] Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19″. 

Infine sebbene la norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali tuttavia si richiede che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche.