INAIL: infortunio Covid-19 – nessun automatismo nella responsabilità del datore di lavoro

Published On: 16 Maggio 2020|Categorie: COVID-19|

L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il comunicato del 15 maggio 2020, attraverso il quale chiarisce che i criteri applicati per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

Nello specifico, l’Istituto precisa che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’INAIL per il riconoscimento di un indennizzo ad un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

Pertanto l’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative INAIL non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Al riguardo, infine si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Abstract:
www.inail.it