GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: LE INDICAZIONI SUI PERIODI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA/SOSPENSIONE
L’INPS ha emanato la Circolare n. 94 del 2 agosto 2022, con la quale fornisce indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati non in possesso della certificazione verde covid-19.
Nello specifico, il provvedimento fornisce chiarimenti in merito alla gestione di alcune tutele in costanza di rapporto di lavoro quali malattia, maternità, permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e congedo straordinario, riconosciute in capo ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele previdenziali INPS, nei casi di assenza dal lavoro per mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate in merito al possesso, sino al 30 aprile 2022, del c.d. Green Pass.
I chiarimenti dell’Inps
L’Istituto, dopo un’articolata ricostruzione del quadro normativo relativo all’obbligo del possesso della certificazione verde, chiarisce che l’assenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.
Rispetto la tutela della maternità l’Inps specifica che quest’ultima risulta prevalente all’assenza ingiustificata pertanto sono comunque riconosciute le relative indennità in quanto il trattamento economico di maternità e il conseguente riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Analogamente rispetto al congedo parentale si specifica che l’indennità – e il conseguente accredito della contribuzione figurativa – viene riconosciuta secondo le indicazioni di legge, per i periodi richiesti dai lavoratori e dalle lavoratrici, sulla base del presupposto della prevalenza della tutela del minore.
Infine con riferimento ai permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e al congedo straordinario l’Inps chiarisce che la relativa indennità è riconosciuta, sulla base dell’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi normativamente previsti, per far fronte alle particolari esigenze di cura di soggetti con disabilità grave accertata.
Per un’analisi di maggior dettaglio si rinvia alla lettura della Circolare.