Governo: Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni – D.L. n. 78/2009
Riportiamo di seguito la modifica apportata dal d.l. cd anticrisi n. 78/2009 (pubblicato nella GU del 1 luglio 2009) all’art. 36 comma 3 del d.lsgl. n. 165/2001
Testo originale (art. 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001):
“Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.”
Nuovo testo (art.17, comma 26, lett. b) d.l. n. 78/2009) :
“Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”
Ci riserviamo di fornire, nei prossimi giorni, ulteriori comunicazioni sulla materia.