Funzione Pubblica, limiti all’instaurazione di rapporti flessibili nella P.A. – Nota prot. 21202

Published On: 17 Ottobre 2012|Categorie: Legale|

Il Diportimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere presentata dall' ANCI, con la nota 28/5/2012 prot. 21202, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, per le amministrazioni dello Stato, di stipulare contratti di lavoro flessibile. In sintesi:

1 – Secondo le disposizioni previste nell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

2 – La stessa disposizione individua i rapporti di lavoro flessibile soggetti a tale limite nei contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro (ed altri rapporti formativi) somministrazione di lavoro, lavoro accessorio.

3 – Il limite fissato è da intendersi come tetto di spesa in cui far rientrare cumulativamente tutte le tipologie di contratto di lavoro fatte salve eventuali deroghe.

4 – Il limite del 50% trova applicazione a decorrere dall'anno 2013 e non anche nell'anno in corso (art. 1, c. 6-bis, del D.L. 216/2011).

5 – Lo stesso limite di spesa  potrà essere superato dagli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 4-ter, c. 12, del D.L. n. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012)

Tutto ciò premesso, con la presente Nota la Funzione Pubblica chiarisce che non si riscontrano elementi per ritenere che nel conteggio della spesa per le tipologie di lavoro flessibile debbano essere decurtati gli oneri finanziari sostenuti per la stipula dei rapporti richiamati dall'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. 216/2011 (assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione). Analogamente non devono essere decurtati dalla base di computo neppure gli oneri finanziari sostenuti per le tipologie di lavoro dei settori di cui all'articolo 4-ter, comma 12, del citato d.l. 16/2012 (assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale).

Infatti, "in assenza di un'esplicita previsione del legislatore, il conteggio va operato in termini cumulativi, comprendendo, perciò, nella base di calcolo, tutte le fattispecie di lavoro flessibile richiamate dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, senza distinzione di settori di riferimento".

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Abstract:
Article_id:
6809