Firmato il testo definitivo dell’Accordo di Rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione

Published On: 1 Ottobre 2013|Categorie: Legale|

Il 27 settembre 2013 è stato sottoscritto il testo “definitivo” dell’accordo di rinnovo del CCNL con alcune variazioni rispetto all’ipotesi sottoscritta il 10 settembre.

Sostanzialmente si tratta degli stessi contenuti con poche modifiche che riguardano:

 la Premessa, nella quale è stato inserito un successivo impegno ad un possibile avviso comune nei termini che “le Parti si danno atto che gli aspetti relativi allo sviluppo del settore e alla tutela dei lavoratori debbano essere oggetto di confronto al fine di raggiungere possibili avvisi comuni”

–        il Delegato Regionale, per il quale al Punto 1.1 è stato inserito: “la soglia minima per la costituzione del Delegato Regionale è di 150 lavoratori in somministrazione per Agenzia nell’ambito della regione di riferimento”

–        la Procedura 23 bis, per la quale al Punto 5.14 è stato inserito: “Formatemp, al termine del corso di riqualificazione, certifica l’avvenuta formazione effettuata in conformità con quanto previsto dall’accordo sindacale”. Questo consente di rafforzare la procedura ai fini della nuova normativa sui licenziamenti introdotta dalla Legge Fornero.

–        la Mensilizzazione, al cui al Punto 6.3 è stato inserito: “Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga necessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensilizzata è tenuta a comunicarlo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle organizzazioni sindacali territoriali, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione”. Si introduce, in sostanza, una possibilità di mensilizzazione su tutti i rapporti di lavoro, sia a TD che TI, qualora ciò sia necessario.

–        la Clausola Sociale, per la quale punto 6.12 è stato inserito: “In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro”. Tale previsione dovrebbe poter consentire alle Agenzie di ribaltare sull’utilizzatore i costi dell’assenteismo.

–        l’Apprendistato, per il quale è stata esplicitata la “chiusura aziendale” come ipotesi di recesso dal rapporto di apprendistato. Per quel che riguarda la previsione del “rimborso della retribuzione piena”, intesa come penale in caso di recesso ingiustificato da parte dell’utilizzatore, le Parti si sono date un affidamento in merito alla opportunità di coinvolgere le OO.SS. qualora si verifichi l’inadempimento dell’utilizzatore a tale obbligo. In sostanza non un automatismo sull’Agenzia della penale ma possibilità di trovare soluzioni anche mediante il reimpiego del lavoratore in altro percorso di apprendistato.

–        il TFR, per il quale è stata eliminata la nota a verbale con cui Assolavoro si riservava di comunicare una posizione in merito: nell’ultimo confronto di venerdì, infatti, la delegazione ha sostanzialmente ribadito l’applicazione delle attuali regole che disciplinano il TFR. In sostanza non è stato possibile accogliere la richiesta sindacale di riparametrazione del TFR su base oraria.

 Al fine di illustrare e condividere con tutte le Agenzie i contenuti e le novità dell’accordo di rinnovo contrattuale, Assolavoro sta organizzando un incontro con tutte le associate per mercoledì 16 ottobre, a partire dalle ore 14.30, presso i nostri uffici di Milano, via G. Sacchi n. 7.

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