Documento AILT 47

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Come noto, l’art. 8, comma 2 della legge n. 223 del 1991 prevede che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. In tal caso la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Nell’ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi.

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Abstract:
Article_id:
6462