Documento AILT 32

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

La normativa sul lavoro temporaneo prevedeva il rinvio alla contrattazione collettiva dell’utilizzatore per la fissazione di limiti quantitativi di utilizzo del relativo strumento contrattuale. In concreto, tali limiti ben difficilmente hanno superato il 10 % circa della forza lavoro occupata in periodi predeterminati dall’utilizzatore stesso, mentre – in alcuni settori – si è stabilito una percentuale più alta (intorno al 20%) di lavoratori occupati con contratti di flessibilità (normalmente, contratti a termine, per lavoro temporaneo e per formazione e lavoro). Poche deroghe a tali limiti sono state stabilite dalla contrattazione aziendale.

Le nuove norme introdotte dal d. lgs. n. 276/03 prevedono, invece, un sistema più complesso, ma più flessibile.

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Abstract:
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6410