Documento AILT 31
Come si ricorderà, l’art. 64 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) ha modificato il comma 4 dell’art. 1 della legge n. 196/97, abolendo dall’ordinamento il divieto di fornitura di lavoro temporaneo per le “qualifiche di esiguo contenuto professionale”. Il dubbio interpretativo che si è da subito posto a seguito dell’abolizione di tale divieto ha riguardato la sorte delle clausole dei contratti collettivi che, nella stagione contrattuale 1998-1999, avevano dato applicazione al principio legislativo ora eliminato, individuando le mansioni ad esiguo contenuto professionale.
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