Documento AILT 29

14 Maggio 2012|Categorie: Sindacale|

L’art. 10 del CCNL 23 settembre 2002 per i lavoratori temporanei prevede che questi abbiano “diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle Imprese fornitrici o presso locali, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro, messi a loro disposizione a tale scopo”. Essi hanno altresì diritto, “in attuazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 196/1997 (…) di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici”.

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Abstract:
Article_id:
6351