Documento AILT 26
Con sentenza 21 gennaio 2003 (ma pubblicata solo ora su Guida Lav., n. 29, 2003, pag. 36), la Corte d’Appello di Torino ha stabilito che “la proroga del rapporto di lavoro interinale non deve risultare da accordo scritto ma, come testualmente prevede la relativa norma, deve essere disposta con atto scritto, ben potendo il lavoratore prestare il consenso in forma orale ovvero per facta concludentia”.
Abstract:
Article_id:
6308