Documento AILT 23

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), prevede all’art. 72, comma 1, che “le pensioni di vecchiaia nonché le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima”, anche se liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria stessa, “sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”, a decorrere dallo scorso I gennaio 2001.

Air Jordan XI 11 Low

Abstract:
Article_id:
6377