Documento AILT 23
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), prevede all’art. 72, comma 1, che “le pensioni di vecchiaia nonché le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima”, anche se liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria stessa, “sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”, a decorrere dallo scorso I gennaio 2001.