Documento AILT 23

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Sindacale|

L’art. 5, comma 3, della legge n. 196/97, recante la disciplina del lavoro temporaneo, dispone che “l’impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto” per prestazioni di lavoro temporaneo.

Il CCNL 23 settembre 2002, all’art. 14, comma 5, prevede

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6345