Documento AILT 21
L’art. 4, comma 3, del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181 dispone, come noto, che “l’accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell’anzianità nello stato di disoccupazione”, nonché che “detta anzianità riprende a decorrere” al termine dei rapporti di lavoro ora indicati.
Tuttavia, a causa del mancato coordinamento della disposizione citata con quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) – secondo cui la conservazione dell’iscrizione nella prima classe è subordinata alla stipula di contratti di lavoro di durata non superiore a quattro mesi – nella prassi si sono verificate difficoltà interpretative e applicative per l’evidente contrasto tra il tenore dei due principi.