Documento AILT 21

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Con sentenza del 27 settembre 2004, la Corte d’Appello di Torino ha stabilito che – in tema di proroga del contratto di lavoro temporaneo – il riferimento contenuto all’art. 3, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ove si affermava che “il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato (…) nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria”, indicasse il contratto applicato alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo (la sentenza è pubblicata in Il lavoro nella giurisprudenza, 2005, n. 3, 291).

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Abstract:
Article_id:
6436