Documento AILT 09

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

L’art. 26 del CCNL delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo contiene alcune disposizioni in tema di trattamento economico a favore dei lavoratori temporanei che abbiano subito un infortunio sul lavoro.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il comma 4 dispone che, fino al 30 giugno 1999, le imprese fornitrici avrebbero dovuto “integrare l’indennità corrisposta dall’INAIL anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro”. Dopo quella data, le parti contraenti avevano stabilito di prevedere “modalità per perseguire il medesimo scopo”.

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Abstract:
Article_id:
6332