Documento AILT 05
L’art. 12 del CCNL per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo prevede che sia l’impresa di fornitura di lavoro temporaneo a effettuare la trattenuta del “contributo associativo sindacale” relativo ai dipendenti che, mediante l’apposita delega indicante l’organizzazione sindacale beneficiaria, ne abbiano fatto richiesta (comma 1). Il comma 2, dell’articolo in esame indica nell’1 % della retribuzione netta l’ammontare dello stesso
Abstract:
Article_id:
6362