Documento AILT 03

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Come si ricorderà, con lettera prot. n. 5/27286/70/COT-A del 27 settembre 2001, il Ministero del Lavoro affermava il principio che nei contratti a tempo determinato per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo la scadenza prefissata, la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro ai Centri per l’Impiego non è necessaria, se tale cessazione coincide con il termine fissato nel contratto.

Il Ministero confermava, tuttavia, la necessità della comunicazione suddetta nel caso in cui tale coincidenza manchi, “ad esempio nelle ipotesi di risoluzione anticipata o di proroga del contratto stesso”.

Stante quanto sopra, si è posto il dubbio che, nei citati casi di proroga del contratto, la necessità della comunicazione di cessazione permanga in ogni caso. La risposta deve essere sicuramente negativa qualora il rapporto cessi alla nuova scadenza prefissata con la proroga.

nike air max 2019 leather

Abstract:
Article_id:
6357