DECRETO TRASPARENZA E NUOVI ONERI INFORMATIVI: I CHIARIMENTI DELL’INL

Published On: 11 Agosto 2022|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 con la quale vengono fornite, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza), in vigore a partire dal 13 agosto p.v.

I chiarimenti dell’Ispettorato

La Circolare si sofferma principalmente sulle disposizioni del Decreto che introducono alcune importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/1997, integrando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione del rapporto di lavoro, ed in particolare fornisce due precisazioni di particolare rilevanza in ordine:

  • alle modalità di comunicazione delle informazioni: Sebbene il Decreto non faccia più espresso riferimento alla possibilità di rendere informazioni mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo si evidenzia una lettura estensiva dell’INL: “[..] fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (v. infra) il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1[…], la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale”.
  • al periodo transitorio: il D.Lgs. n. 104/2022 entra in vigore dal 13 agosto p.v. e si applica “a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022” per i quali è riconosciuta la possibilità ai lavoratori di richiedere al datore di lavoro/committente una integrazione delle informazioni. Per i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 di agosto 2022 trovano comunque applicazione i medesimi principi di trasparenza, pertanto, anche questi lavoratori possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.

Le ulteriori disposizioni di diritto sostanziale introdotte dal provvedimento saranno invece oggetto di disamina di una successiva circolare.