Corte di Giustizia UE: la reiterazione dei contratti di somministrazione non comporta la “stabilizzazione” presso l’utilizzatore

Published On: 12 Aprile 2013|Categorie: Associazione|

Disponibile la Sentenza della Corte di Giustizia Europea pubblicata ieri (Causa n. c-290/2012), nell’ambito della quale il Giudice comunitario consacra un principio di grandissima rilevanza in base al quale i limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, la cui violazione comporta il diritto alla assunzione a tempo indeterminato in capo al lavoratore, non si applicano “né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice. La Corte di Giustizia Europea giunge a tale conclusione affermando che i vincoli imposti alla disciplina del contratto a termine – sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE  (Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) e recepiti nel nostro Ordinamento dal D. Lgs. n. 368/2001 –  in relazione alla possibilità di reiterazione del contratto,  non si applicano alla fattispecie della somministrazione di lavoro in quanto dal  medesimo Accordo quadro, sia nel Preambolo (4° comma) che nell’articolato (clausola 3, punto 1), “risulta espressamente che esso (l’accordo quadro, ndr.) non si applica ai lavoratori a tempo determinato messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale”.  Ma il Giudice europeo aggiunge ancora che “l’esclusione prevista da detto preambolo dell’accordo quadro riguarda il lavoratore interinale in quanto tale, e non l’uno o l’altro dei suoi rapporti di lavoro, con la conseguenza che tanto il suo rapporto di lavoro con l’agenzia di lavoro interinale quanto quello sorto con l’azienda utilizzatrice esulano dall’ambito di applicazione di tale accordo quadro (….). La somministrazione di lavoratori interinali costituisce una costruzione complessa e specifica del diritto del lavoro che implica (…) un duplice rapporto di lavoro tra, da un lato, l’agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale, e, dall’altro, quest’ultimo e l’impresa utilizzatrice, nonché un rapporto di somministrazione tra l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice. Orbene, l’accordo quadro non contiene disposizioni vertenti su questi aspetti specifici.Il principio consacrato dalla Corte di Giustizia, benchè di fatto già presente nel nostro Ordinamento, appare di grandissima rilevanza per il nostro settore in quanto non sempre riconosciuto dalla Giurisprudenza nazionale, la quale troppo spesso equipara tout court la disciplina (e i limiti) del contratto a termine alla somministrazione di lavoro.

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Abstract:
Article_id:
6993