Corte di Giustizia Europea, prima interpretazione sulla Direttiva 2008/104/CE (art. 4, par. 1) relativa lavoro tramite Agenzia – Causa C-533/13

Published On: 17 Marzo 2015|Categorie: Associazione|

Pubblicata oggi la Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C?533/13 in merito alla interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. In particolare sono state sottoposte alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 debba interpretarsi nel senso che esso impone alle autorità nazionali, incluse le autorità giudiziarie, un obbligo permanentemente valido di provvedere, con i mezzi a loro disposizione, a che non siano in vigore o non siano applicate disposizioni o clausole di contratti collettivi nazionali contrarie alle norme stabilite dalla suddetta direttiva.

2) Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 debba interpretarsi nel senso che osta ad una normativa nazionale tale che secondo la medesima l’utilizzazione di manodopera interinale è autorizzata solo in taluni casi precisi, per far fronte a un maggiore carico di lavoro oppure per lo svolgimento di mansioni che un’impresa non può far eseguire dal proprio personale. Se l’impiego per lungo tempo di lavoratori interinali a fianco dei lavoratori propri dell’impresa per le abituali attività di quest’ultima possa essere qualificato come ricorso illecito al lavoro interinale.

3) Qualora la normativa nazionale sia dichiarata contraria alla direttiva 2008/104, di quali mezzi disponga l’autorità giudiziaria per conseguire gli obiettivi della citata direttiva, allorché si tratti di un contratto collettivo che deve essere osservato tra parti private».

Sentenza

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che:

–        esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che

–        lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1.

Ciò premesso, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione".

 

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Abstract:
Article_id:
7764