Corte di Cassazione – Obblighi di informazione e formazione del lavoratore
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018, stabilisce che per gli eventuali infortuni che dovessero occorrere al lavoratore somministrato per il mancato rispetto delle obbligazioni in materia di sicurezza debba rispondere esclusivamente l’azienda utilizzatrice e non l’Agenzia per il Lavoro qualora quest’ultima abbia trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione dell’addetto e l’informazione sui rischi della lavorazione.
La pronuncia in esame, ripercorrendo la normativa che regola il riparto delle responsabilità per la tutela psico-fisica del lavoratore in somministrazione, si sofferma in particolare sugli obblighi di informazione e formazione, i quali possono essere oggetto di specifica traslazione dal somministratore all’utilizzatore (art. 23, comma 5, e successivamente art. 35 d.lgs. n. 81/2015) in caso di espressa pattuizione tra le parti. “L’accordo in questione, se indicato (come richiesto dall’art. 23, comma 5) nel contratto individuale di lavoro, diviene opponibile anche al lavoratore, con ciò determinando l’ampliamento della obbligazione assunta dall’utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore.”
Nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori approfondimenti sulla materia.